Condizioni generali di contratto della società HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen
(di seguito “HSM”) per contratti di fornitura con clienti commerciali (aggiornate al 1° settembre 2023)
1.1 Tutte le forniture e prestazioni di HSM, ivi comprese offerte, consulenze o prestazioni accessorie di altro genere, saranno effettuate in base alle seguenti condizioni generali di contratto. Le suddette condizioni si applicano anche ai futuri rapporti commerciali. HSM non riconosce condizioni d’acquisto o altre condizioni di contratto dell’acquirente.
1.2 Eventuali disposizioni che differiscono dalle presenti condizioni di contratto si applicano solo se espressamente autorizzate per iscritto ovvero sotto forma di messaggio di testo (via e-mail) da HSM.
2.1 Le offerte di HSM sono senza impegno. Il contratto si stipula con l’ordine dell’acquirente emesso in base all’offerta e con la conferma d’ordine scritta inviata da HSM all’acquirente (nel caso in cui, in base alla natura dell'affare, non sia prevista una conferma d’ordine scritta ovvero l’acquirente abbia rinunciato alla conferma d’ordine anche tramite bolla di consegna o fattura). In caso di dubbi vale la conferma d’ordine.
2.2 La documentazione allegata all’offerta, conformemente a quanto indicato al punto 2.1, per esempio immagini, disegni, indicazioni relative a pesi e misure, non è vincolante salvo se diversamente pattuito.
2.3 Eventuali integrazioni, modifiche e clausole accessorie verbali sono valide solo se registrate per iscritto.
2.4 Durante il periodo di fornitura HSM si riserva il diritto di apportare modifiche a funzioni, forma ed entità della fornitura che abbiano come conseguenza un miglioramento tecnico.
2.5 I preventivi non sono vincolanti. HSM si riserva il diritto di richiedere un corrispettivo per la redazione dei preventivi.
2.6 HSM si riserva diritti di proprietà e d’autore riguardo preventivi, disegni e altri documenti, i quali non devono essere rivelati a terzi. HSM s’impegna a mostrare a terzi la documentazione considerata riservata dall’acquirente solo previa autorizzazione di quest’ultimo.
2.7 L’acquirente non può restituire articoli a HSM salvo se espressamente autorizzato dalla stessa. Ciò non si applica se l’acquirente recede dal contratto a tutti gli effetti di legge ovvero se richiede un adempimento successivo giustificato.
3.1 HSM applica i prezzi in vigore al momento della fornitura, più l’imposta legale sul fatturato.
3.2 HSM è autorizzata a effettuare un adeguamento dei prezzi se tra la stipulazione del contratto e la fornitura si verificano aumenti o diminuzioni dei costi, in particolare a causa di modifiche dei costi dei salari o dei materiali. HSM informerà tempestivamente l’acquirente prima della consegna e comunicherà allo stesso la modifica del prezzo. Qualora HSM non informi l’acquirente entro i termini stabiliti, si applicherà il prezzo indicato sulla conferma d’ordine.
3.3 I prezzi si intendono “franco fabbrica” (Incoterms 2020) HSM.
3.4 Con riserva di accordi di diverso tipo si applicano le seguenti modalità di pagamento: Il pagamento deve essere effettuato entro 8 giorni detraendo uno sconto del 2% ovvero entro 30 giorni esclusivamente al netto. Per ordini superiori a 25.000 Euro un terzo del prezzo d’acquisto deve essere versato alla conferma d’ordine, un terzo all’avviso di merce pronta per la consegna e il resto al netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo se diversamente indicato sulla conferma d’ordine. Nelle attività d’esportazione la consegna avviene dietro pagamento anticipato, salvo se sia stato pattuito un pagamento con credito irrevocabile e confermato. I pagamenti devono essere effettuati in modo che HSM possa disporre liberamente dell’importo il giorno della scadenza.
3.5 Qualora l’acquirente non adempia correttamente ai propri obblighi di pagamento, sospenda i pagamenti ovvero sia aperta una procedura fallimentare del patrimonio dello stesso o ne venga rifiutata l’apertura per mancanza di massa, si dovrà corrispondere l’intero prezzo d’acquisto in sospeso anche se sono in corso cambiali con scadenza successiva. Il pagamento dovrà essere corrisposto immediatamente.
3.6 La concessione di cambiali è soggetta all’autorizzazione di HSM e ha luogo pro solvendo. Accrediti per cambiali e assegni vengono effettuati detraendo le spese con data valuta del giorno nel quale HSM può liberamente disporre del controvalore.
3.7 L’acquirente può rivendicare eventuali diritti di ritenzione o di compensazione esclusivamente su contropretese indubbiamente incontestate o legalmente valide.
4.1 HSM cerca sempre di effettuare la consegna il prima possibile. Date o termini di consegna vincolanti dovranno essere espressamente pattuiti. Eventuali date di consegna probabili proposte da HSM non sono vincolanti.
4.2 La data di consegna sarà rispettata a condizione che la consegna sia esatta e sia stata effettuata entro i termini stabiliti.
4.3 Le consegne vengono effettuate “franco fabbrica” (Incoterms 2020) HSM.
4.4 Per il rispetto delle date o dei termini di consegna vincolanti si applica quanto segue:
•Se la merce viene consegnata nei locali commerciali di HSM (“franco fabbrica” HSM) fa fede la data indicata al punto 5.
•Se la merce, per accordi particolari, non viene consegnata nei locali commerciali di HSM, fa fede la data in cui la merce lascia lo stabilimento o il magazzino di HSM.
4.5 Eventi di forza maggiore autorizzano HSM a posticipare la consegna o la prestazione per la durata dell’impedimento, alla quale si dovrà aggiungere un periodo preparatorio adeguato. Equivalgono a un evento di forza maggiore tutte le circostanze che rendono sostanzialmente più difficile o impossibile per HSM effettuare la consegna o la prestazione per cause non imputabili a quest’ultima, in particolare guasti aziendali o difficoltà di circolazione imprevisti, scioperi, serrate nel rispetto della legge, provvedimenti sovrani ecc., indipendentemente dal fatto se tali circostanze si verifichino presso HSM, i fornitori della stessa o i rispettivi subfornitori. Qualora l’impedimento sia superiore a 3 mesi ovvero l’esecuzione del contratto diventi inaccettabile per altri motivi, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto per la parte dello stesso non ancora eseguita.
4.6 In caso di ritardo da parte di HSM, l’acquirente ha diritto all’indennità di mora per un importo pari allo 0,2% per ogni settimana di ritardo, tuttavia massimo per il 3% del valore fatturato delle consegne o prestazioni interessate dal ritardo, salvo se l’acquirente non abbia subito alcuno svantaggio ovvero abbia subito svantaggi di minore entità. Sono esclusi ulteriori diritti al risarcimento danni salvo se:
•il ritardo sia dovuto a dolo o colpa grave di HSM o dei committenti della stessa ovvero
•sia in atto la violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale (cfr. punto 8.1) ovvero
•sia stato stabilito un contratto commerciale a termine fisso.
4.7 Salvo quanto stabilito al punto 4.6, in caso di ritardo l’acquirente ha il diritto di recedere dal contratto a seguito della scadenza di una proroga adeguata del termine dallo stesso stabilita nella misura in cui la consegna non sia stata proposta da HSM entro la scadenza di detto termine. Si considera generalmente adeguata una proroga del termine di almeno 4 settimane, salvo se nel caso specifico l’acquirente consideri accettabile esclusivamente una proroga più breve.
4.8 La merce segnalata come pronta per il ritiro dovrà essere ritirata immediatamente. Se la merce non viene ritirata entro 5 giorni lavorativi, HSM è autorizzata, a propria discrezione, a inviare la stessa all’acquirente a spese di quest’ultimo ovvero a tenerla in magazzino a spese dell’acquirente e a fatturarla come se fosse stata consegnata. Restano invariati il punto 5 e le disposizioni legali relative al ritardo d’accettazione.
4.9 HSM ha diritto a effettuare consegne o prestazioni parziali in qualsiasi momento, salvo se ciò nel caso specifico sia inaccettabile per l’acquirente.
4.10 Se e nella misura in cui HSM non dispone di dati relativi a specifiche del materiale del bene da trasformare con il prodotto HSM (tipo, volume, densità apparente, dimensioni ecc.), HSM non può eseguire alcuna analisi di fattibilità tecnica ai sensi della norma DIN ISO 9001 ovvero controllare in altro modo l’adeguatezza del prodotto allo scopo previsto. Né la raccolta di dati relativi al materiale, né la scelta di un prodotto in base ai prospetti di HSM da parte del committente possono sostituire la consulenza individuale e basata sul tipo d’applicazione concreto di HSM. Pertanto, in questi casi vengono meno garanzie, responsabilità ovvero coperture di qualsiasi genere da parte di HSM relative alla conformità del prodotto scelto per lo scopo previsto. Resta invariata l’eventuale responsabilità di HSM per la correttezza dei dati contenuti nei prospetti.
4.11 HSM non è responsabile dei danni derivanti da trattamento non conforme alle disposizioni, mancato adempimento alle istruzioni di montaggio, messa in funzione o manutenzione fornite da HSM insieme al prodotto, dalla scelta di un luogo d’installazione inadeguato al funzionamento del prodotto ovvero per usura naturale. Quanto precedentemente indicato non si applica a danni derivanti dal mancato adempimento alle istruzioni di montaggio o messa in funzione del prodotto in un luogo d’installazione inadeguato nel caso in cui il prodotto sia stato installato e messo in funzione da HSM, salvo se l’acquirente abbia dato istruzione di installare il prodotto nel luogo in questione nonostante HSM lo avesse informato che non si trattava di un luogo adatto.
4.12 Ai fini del mantenimento dei diritti di garanzia, gli interventi di manutenzione e assistenza possono essere effettuati esclusivamente da un tecnico HSM ovvero da un’azienda di assistenza autorizzata, salvo se l’acquirente, nel rivendicare i propri diritti alla garanzia, dimostri che l’anomalia o il difetto in questione non siano stati causati da interventi di manutenzione o assistenza. HSM non risponde di danni causati da interventi di terzi.
Il rischio di danni e perdita della merce è trasferito all’acquirente:
•nel momento in cui HSM informa l’acquirente che la merce è pronta per il ritiro, se la merce viene consegnata nei locali commerciali di HSM (“franco fabbrica” Incoterms 2020),
•al momento della consegna (anche a una persona addetta al trasporto), se la merce non viene consegnata nei locali commerciali di HSM, ovvero nel momento in cui HSM propone la consegna, se l’acquirente si trova in ritardo d’accettazione.
6.1 HSM garantisce che la merce è esente da vizi della cosa. Salvo se diversamente ed espressamente pattuito per iscritto, si considera “qualità stabilita” la qualità indicata nelle descrizioni del prodotto, nelle specifiche tecniche e nelle marcature autorizzate da HSM. Dichiarazioni pubbliche, propaganda o pubblicità non costituiscono né parte di un accordo sulla qualità, né determinano l’uso stabilito dal contratto; non trova applicazione il § 434 comma 1 pag. 3 del codice civile tedesco.
6.2 Sono esclusi diritti per i vizi della cosa, salvo se in caso di vizi della cosa palesi questi non siano segnalati immediatamente per iscritto, tuttavia entro e non oltre 10 giorni a decorrere dalla ricezione della merce, specificando il numero di bolla di consegna e di fattura e la descrizione del difetto contestato. Difetti occulti dovranno essere contestati immediatamente dopo averli individuati; l’onere della prova dell’occultezza del difetto è a carico dell’acquirente.
6.3 Qualora, contrariamente alle aspettative, un prodotto di HSM risulti difettoso, spettano al cliente diritti per i vizi della cosa nel rispetto della legge applicabile e delle presenti condizioni generali di contratto. I diritti dell’acquirente per i vizi della cosa sono limitati al diritto di adempimento successivo. Solo se l’adempimento successivo non ha alcun esito, l’acquirente ha diritto, a propria discrezione, a richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto ovvero a recedere dal contratto. Restano invariati eventuali diritti di risarcimento danni dell’acquirente nell’ambito di quanto indicato al punto 7.
6.4 HSM non si assume il pagamento delle spese necessarie all’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, i costi di lavorazione e dei materiali in caso di aumento degli stessi, poiché la merce è stata trasportata successivamente in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, salvo se il trasporto sia conforme all’uso previsto. Resta invariato il § 439 comma 3 del codice civile tedesco.
6.5 I diritti per i vizi della cosa si estinguono nel modo seguente:
- Distruggidocumenti HSM SECURIO Serie C, Serie B e Serie P: 5 anni. Sono esclusi i distruggidocumenti con dimensioni di taglio 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm.
- Distruggidocumenti HSM SECURIO Serie B e Serie P on dimensioni di taglio 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 1 x 2 mm: 3 anni.
- Distruggidocumenti HSM SECURIO Serie AF: 3 anni.
- Distruggidocumenti HSM Pure: 5 anni.
- Distruggidocumenti HSM shredstar: 2 anni. L’obbligo di garanzia per i modelli shredstar è limitato alla consegna gratuita di un dispositivo sostitutivo previa restituzione del dispositivo difettoso.
- Distruggidocumenti HSM Classic: 3 anni.
- HSM Powerline e ProfiPack: 2 anni in caso di uso con funzionamento su un turno; in caso di uso con funzionamento su più turni la garanzia è di 6 mesi.
- HSM Powerline e ProfiPack: 2 anni in caso di uso con funzionamento su un turno; in caso di uso con funzionamento su più turni la garanzia è di 6 mesi.
- altri prodotti: 1 anno in caso di uso con funzionamento su un turno di lavoro o un massimo di 2000 ore die operatività; in caso di uso con funzionamento su più turni la garanzia è di 6 mesi o un massimo di 2000 ore die operatività.
- Macchine usate non più vecchie di dodici mesi: 6 mesi. Per macchine usate più vecchie non è prevista alcuna garanzia.
Per l’inizio del periodo di prescrizione fa fede la data di trapasso del rischio (precedente punto 5). Restano invariate le disposizioni legali obbligatorie relative alla prescrizione, in particolare nei casi di dolo intenzionale o colpa grave, danni alle persone, violazione di obblighi contrattuali sostanziali, diritti legati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi o all’assunzione di una garanzia.
6.6 Per i danni causati da usura, trattamento non conforme alle disposizioni, usura naturale o da un intervento da parte di terzi non è prevista alcuna sostituzione durante il periodo di garanzia. Gli interventi di assistenza, regolazione e adeguamento non devono essere considerati come doveri facenti parte delle prestazioni di garanzia.
6.7 I prodotti di HSM possono essere utilizzati per tutto il periodo di funzionamento solo in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici. La suddetta protezione dagli agenti atmosferici deve essere disponibile in azienda già prima della consegna, dell’installazione e della messa in funzione.
7.1 HSM offre una garanzia indipendente dalla responsabilità per gli alberi da taglio in acciaio pieno HSM presenti all’interno dei distruggidocumenti a corrente alternata HSM SECURIO e HSM Pure per l’intera durata dei dispositivi (HSM Lifetime Warranty). Sono esclusi i distruggidocumenti con dimensioni di taglio 0,78 x 11 mm, 1 x 5 mm, 2,2 x 4 mm, 2 x 2 mm. Tutte le altre dichiarazioni di garanzia sono valide solo se espresse in forma scritta.
7.2 Per i danni causati da usura, trattamento non conforme alle disposizioni, usura naturale o da intervento da parte di terzi non è prevista alcuna sostituzione all’interno del periodo di garanzia indicato al punto 7.1. La garanzia non comprende eventuali interventi di assistenza, regolazione e adeguamento necessari per vizi della cosa non causati da riparazioni.
8.1 Salvo se diversamente pattuito all’interno delle presenti condizioni, HSM risponde del risarcimento danni esclusivamente in caso di dolo e colpa grave, nonché in tutti gli altri casi in cui sussiste la violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo cardinale). Sono considerati obblighi contrattuali sostanziali gli obblighi che rendono possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento ha confidato e potuto confidare l’acquirente e il cui mancato adempimento colposo ha compromesso il raggiungimento dello scopo contrattuale. In caso di sola colpa semplice, HSM risponde esclusivamente dei danni tipici previsti dal contratto.
8.2 È escluso il risarcimento di danni indiretti, consequenziali e dovuti a perdita d’utile.
8.3 Restano invariate dai limiti imposti dai punti 8.1 e 8.2 la responsabilità per danni alle persone e quella per dolo risultante da una garanzia di qualità del prodotto espressa da HSM e la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
8.4 L’acquirente esonera HSM da eventuali rivendicazioni di terzi per danni che detti terzi abbiano subito (i) per modifiche all’oggetto della fornitura eseguite dall’acquirente o da terzi a seguito del trapasso del rischio (punto 5) senza previa autorizzazione scritta da parte di HSM ovvero (ii) per l’installazione o la messa in funzione dell’oggetto della fornitura in un luogo d’installazione non consigliato da HSM per inadeguatezza alla messa in funzione in sicurezza indicata nelle istruzioni di montaggio o non autorizzata nel caso specifico.
9.1 La merce fornita resta di proprietà di HSM (merce soggetta a riserva di proprietà) fino all’adempimento a tutti gli obblighi dell’acquirente derivanti dal rapporto commerciale con HSM. La riserva di proprietà resta inalterata soprattutto nei casi in cui si accettano, saldano e riconoscono singoli crediti di HSM in una fattura in corso.
9.2 Senza preavviso e senza recedere dal contratto, HSM è autorizzata a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte dell’acquirente se quest’ultimo è in mora con l’adempimento ai propri obblighi nei confronti di HSM. Con la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà è possibile recedere dal contratto esclusivamente nel caso in cui HSM lo dichiari espressamente per iscritto.
9.3 L’acquirente è tenuto a maneggiare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà per HSM, a effettuarne la manutenzione e la riparazione a proprie spese e ad assicurarla a proprie spese da furti e danni nella misura imputabile a un commerciante oculato. A tal fine l’acquirente cede anticipatamente a HSM i propri diritti derivanti da contratti di assicurazione. HSM verserà all’acquirente i pagamenti dell’assicuratore per le spese derivanti da interventi di riparazione già eseguiti finché e nella misura in cui l’acquirente non si trovi in mora di pagamento. HSM detrarrà i pagamenti dell’assicuratore per il venire meno della merce soggetta a riserva di proprietà da obblighi di pagamento dell’acquirente non ancora soddisfatti e verserà all’acquirente gli eventuali importi in eccesso.
9.4 In caso di lavorazione o trasformazione di altra natura della merce soggetta a riserva di proprietà l’acquirente agisce per conto di HSM, senza tuttavia vincolare quest’ultima. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà sia lavorata, unita o mischiata ad articoli di terzi, HSM acquisisce la comproprietà dei prodotti in proporzione al rispettivo valore fatturato. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà sia lavorata, unita o mischiata a uno degli articoli principali dell’acquirente, questi trasferisce sin da ora la comproprietà del nuovo articolo a HSM in proporzione al valore dell’articolo principale. La rispettiva quota di comproprietà si considera merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi di quanto indicato al punto 9.1.
9.5 L’acquirente è autorizzato a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso dei normali rapporti commerciale alle condizioni commerciali convenzionali, salvo se non si trovi in mora di pagamento. Lo stesso si applica all’uso della merce soggetta a riserva di proprietà per l’adempimento a un contratto d’appalto. Non è autorizzata la rivendita se l’acquirente stabilisce con il proprio cliente un divieto di cessione. In caso di rivendita, l’acquirente deve far dipendere il passaggio di proprietà dal pagamento completo del prezzo d’acquisto o del salario. L’acquirente non è autorizzato a costituire in pegno, trasferire la proprietà a scopo di garanzia ovvero vincolare in altro modo la merce soggetta a riserva di proprietà.
9.6 Per garantire il diritto al prezzo d’acquisto di HSM, l’acquirente cede alla stessa tutti i diritti risultanti dalla rivendita ai sensi di quanto indicato al punto 9.5. Si considerano ceduti anche tutti i diritti che spettano all’acquirente per danni o il furto della merce soggetta a riserva di proprietà nei confronti dei soggetti che hanno causato il danno; riguardo gli eventuali pagamenti relativi a tali rivendicazioni, si applica quanto indicato nelle frasi 3 e 4 del punto 9.3. Qualora l’acquirente adempia ai propri obblighi contrattuali assunti nei confronti di HSM e l’adempimento a tali obblighi non sia compromesso, questi potrà esigere personalmente i crediti ceduti.
9.7 L’acquirente dovrà comunicare immediatamente a HSM eventuali provvedimenti di esecuzione forzata di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà ovvero eventuali crediti ceduti anticipatamente consegnando la documentazione necessaria per un intervento. L’acquirente dovrà versare tutte le spese necessarie al fine di eliminare l’intervento di terzi sulla proprietà soggetta a riserva di proprietà ovvero di garanzia di HSM e il recupero dell’oggetto, nella misura in cui queste non possano essere riscosse da terzi e salvo se l’accesso da parte di terzi sia stato effettuato al fine di adempiere alle rivendicazioni di terzi nei confronti di HSM.
9.8 Su richiesta giustificata di HSM, l’acquirente è tenuto a rivelare la cessione ai propri acquirenti e a fornire a HSM le informazioni e la documentazione necessarie per la riscossione. Eventuali provvedimenti di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà ovvero sui diritti ceduti dovranno essere segnalati immediatamente a HSM.
10.1 Qualora l’uso previsto della merce fornita determini la violazione di diritti di protezione industriale ovvero di diritti d’autore sul territorio nazionale, HSM, a propria discrezione, conferirà all’acquirente il diritto a un ulteriore uso ovvero modificherà per l’acquirente l’oggetto della fornitura in modo tale da determinare la scomparsa della violazione del diritto di protezione industriale (adempimento successivo). L’acquirente è tenuto a:
•informare HSM immediatamente di possibili violazioni di diritti di protezione industriale ovvero di diritti d’autore nei confronti dell’acquirente e/o dei propri clienti,
•coadiuvare HSM nel difendersi dalle rivendicazioni presentate, consentendo l’esecuzione degli interventi di adempimento successivo, e
•adottare provvedimenti legali di difesa su indicazione di HSM e riconoscere rivendicazioni di terzi di questo tipo esclusivamente previa autorizzazione da parte di HSM ovvero transigere in via giudiziale o stragiudiziale.
10.2 Resta invariato il diritto di HSM a rifiutare l’adempimento successivo ai sensi del § 439 comma 2 del codice civile tedesco.
10.3 HSM esonera l’acquirente da rivendicazioni incontestate o legalmente accertate da parte di HSM del beneficiario dei diritti di protezione industriale in questione.
10.4 I diritti sopra indicati dell’acquirente cadono in prescrizione entro un anno dal trapasso del rischio. Per l’inizio del periodo di prescrizione fa fede la data di trapasso del rischio (precedente punto 5). Restano invariate le disposizioni legali obbligatorie relative alla prescrizione, in particolare nei casi di dolo intenzionale o colpa grave, danni alle persone, violazione di obblighi contrattuali sostanziali, diritti legati alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi o all’assunzione di una garanzia.
10.5 HSM non risponde della violazione dei diritti di protezione industriale se almeno uno dei diritti della famiglia dalle quale derivano le rivendicazioni non è registrato presso l’Ufficio brevetti europeo ovvero in uno degli stati di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria o USA. Inoltre, HSM non è responsabile nei seguenti casi:
•se la violazione del diritto di protezione industriale è dovuta al fatto che l’acquirente ha modificato di propria iniziativa l’oggetto della fornitura ovvero se lo ha utilizzato in modo non conforme al contratto;
•se la violazione del diritto di protezione industriale è dovuta a un’indicazione dell’acquirente modificata da HSM nella merce fornita.
11.1 Tutte le informazioni commerciali o tecniche di HSM (ivi comprese caratteristiche che possono essere tratte da oggetti consegnati o dal software), nella misura in cui e a condizione che non sia dimostrato che fossero già note all’acquirente perché di pubblico dominio ovvero senza la violazione di obblighi di segreto professionale di terzi, diventino note a seguito della rivelazione da parte di HSM ovvero siano state predestinate da HSM alla cessione da parte dell’acquirente, devono essere mantenute riservate nei confronti di terzi e possono essere rese disponibili all’azienda dell’acquirente ovvero di un subimprenditore dello stesso solo a soggetti a loro volta obbligati a mantenere il segreto professionale e a soggetti tenuti a conoscere tali informazioni per adempiere ai propri doveri aziendali; dette informazioni restano di proprietà esclusiva di HSM. Tali informazioni non possono essere riprodotte o utilizzate per fini commerciali senza l’autorizzazione di HSM. Su richiesta, tutte le informazioni di HSM, ivi comprese le copie e i disegni realizzati e gli oggetti concessi in prestito, devono essere restituite immediatamente e completamente a HSM ovvero devono essere distrutti a seguito di accordo con HSM.
11.2 L’obbligo di riservatezza ai sensi di quanto indicato al punto 11.1 non sussiste qualora le informazioni indicate al punto 11.1 siano già ovvero diventino note all'acquirente (non per colpa di quest’ultimo) ovvero l'acquirente sia costretto a rivelarle in virtù di disposizioni legali obbligatorie oppure per ordine del tribunale o per ordini legati al diritto di vigilanza e abbia informato immediatamente HSM per iscritto su detto obbligo.
11.3 HSM si riserva tutti i diritti sulle informazioni indicate al punto 11.1 (ivi compresi i diritti d’autore e il diritto alla registrazione dei diritti di protezione industriale quali brevetti, modelli d’utilità, contattori a semiconduttore, ecc.).
12.1 Qualora la fornitura comprenda software, all’acquirente è concesso il diritto non esclusivo e trasferibile solo insieme alla merce, tuttavia non trasferibile in sublicenza, di utilizzare il software fornito assieme alla relativa documentazione. Il software è concesso solo per essere utilizzato con i prodotti appositi. È vietato l’uso del software su più di un sistema.
12.2 L’acquirente può riprodurre, modificare, tradurre o trasformare il software dal codice oggetto a quello sorgente solo nell’ambito legalmente autorizzato (§§ 69a e ss. della Legge tedesca sul diritto d’autore). L’acquirente s’impegna a non rimuovere ovvero modificare i dati relativi al produttore nel software concesso, in particolare le note relative al copyright, salvo previa esplicita autorizzazione da parte di HSM.
12.3 Tutti gli altri diritti sul software e le documentazioni, ivi comprese le copie, restano in capo a HSM ovvero al fornitore del software.
Qualora l’acquirente abbia la propria sede al di fuori della Germania, questi è tenuto ad adempiere alle relative disposizioni sull’imposta sul fatturato degli Stati Membri dell’Unione Europea (UE). In particolare, l’acquirente è tenuto a comunicare a HSM il numero di partita IVA senza che ciò sia espressamente richiesto. L’acquirente è tenuto a comunicare a HSM su richiesta le informazioni necessarie relative alla propria attività di imprenditore, all’uso e al trasporto delle merci fornite e all’adempimento all’obbligo statistico di registrazione. L’acquirente è tenuto a rimborsare tutte le spese, in particolare quelle di segreteria, sostenute all’occorrenza da HSM per informazioni errate dell’acquirente relative alla partita IVA.
I prodotti di HSM, adatti all’uso privato, sono distribuiti esclusivamente tramite rivenditori autorizzati, in modo tale che i nostri clienti diretti non siano definiti “consumatori” dalla legge. Pertanto, informiamo che HSM non è disposta né tenuta a prendere parte a un processo di composizione di eventuali controversie presso gli uffici competenti di liquidazione dei consumatori.
15.1 Qualora alcune clausole delle presenti condizioni generali di contratto risultino interamente ovvero parzialmente inefficaci, ciò non pregiudicherà in alcun modo l’efficacia delle altre clausole ovvero delle parti restanti della clausola inefficace. Le parti sostituiranno la clausola inefficace con una clausola valida che riproduca il più fedelmente possibile lo scopo della clausola inefficace. Lo stesso si applica a eventuali lacune nelle disposizioni.
15.2 Il luogo d’adempimento e di pagamento è Frickingen.
15.3 Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale competente per la sede centrale di HSM. HSM è inoltre autorizzata a rivendicare i propri diritti presso il foro competente dell’acquirente.
15.4 Si applicano le leggi della Repubblica Federale di Germania a esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la compravendita internazionale di beni mobili (CISG) dell’11 aprile 1980.